Si alle detrazioni fiscali anche per le demolizioni

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Nel Settembre del 2020 il Decreto Semplificazioni è diventato legge, apportando significative modifiche al testo unico edilizia.
Una tra le più importanti modifiche riguarda la definizione di ristrutturazione edilizia che nella sua nuova forma diventa:

“Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.” …

Quanto sopra è una grande innovazione che riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione, oggi infatti  rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche le modifiche di sagoma, i prospetti, il sedime, le caratteristiche planivolumetriche oltre che le innovazioni per l’adeguamento alla normativa antisismica, o l’efficientamento energetico.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia anche gli interventi volti al ripristino degli edifici crollati o demoliti, attraverso la ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Viene dunque ampliata l’area degli interventi di ristrutturazione edilizia contemplando le opere di demolizione, rendendo possibile agevolare ulteriormente questi interventi da un punto di vista fiscale, in quanto le spese sostenute possono godere di tutte le detrazioni con aliquota  ordinaria o massima (110%).

Quando usufruire delle detrazioni fiscali in demolizione?

  • Tutti i tipi di edifici anche i più vetusti purchè sia documentabile all’interno degli originari volumi demoliti la presenza di un impianto di riscaldamento.
  • Quando  l’ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche , nel momento in cui autorizzi i lavori, li classifichi nella nuova categoria della ristrutturazione edilizia, in base all’articolo 3, comma1, lettera d) del Dpr 380/2001 in vigore dal 17 luglio 2020.

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